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Ordinanza — n. 9561/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of issues already decided by lower courts in a traffic offense case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9561/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged a conviction for failing to stop and assist after a traffic accident, arguing lack of intent and insufficient harm. The court rejected these claims as non-specific since the lower courts had already provided a coherent and legally sound reasoning on both the elements of the crime and the exclusion of punishment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it reproduces the same grounds already discussed and rejected by the court of appeal, as such arguments are considered non-specific.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds traffic offense failure to assist exclusion of punishment credito lombard testimone a carico deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 189, co. 1, 6 e 7, d.Lgs. 285/1992
Lombardo Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Alessandria in ordine ai reato di cui all'art. 189, co.
Art. 131-bis cod. pen.
b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012
189, comma sesto (in relazione al comma primo), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento (Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Rv.
01 Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017
252734 - 01 Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv.
Sez. 4 - n. 28785 del 21/04/2023
Sez. 4 - n. 28785 del 21/04/2023, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv.
Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022
Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIUSEPPE nato a ALESSANDRIA il 05/02/1985 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Lombardo Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Alessandria in ordine ai reato di cui all'art. 189, co. 1, 6 e 7, d.Lgs. 285/1992 perché alla guida della propria autovettura provoca un sinistro stradale ed omette di ottemperare all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona offesa. L'esponente lamenta:

a) violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 189, co. 6, C.d.S.;

b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. à ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice dei gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente erroneamente afferma che non può ritenersi raggiunta la prova circa l'elemento soggettivo del dolo richiesto per l'integrazione del delitto in esame.

Quanto affermato dalla Corte territoriale è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il reato di fuga dopo un sinistro costituisce reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell'allontanarsi dal luogo dell'incidente così da impedire o ostacolare l'accertamento della propria identità e la ricostruzione delle modalità del fatto . In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma sesto (in relazione al comma primo), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento (Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Rv. 252734 - 01 Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885 - 0;

Sez. 4 - n. 28785 del 21/04/2023, Rv. 284807 - 01). Anche in relazione al secondo motivo di ricorso i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01;

Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella caso di specie, il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità si fonda sul grado di offensività della condotta che si reputa rilevante anche alla luce delle circostanze del caso concreto; inoltre, l'imputato risulta gravai» da ulteriori condanne per reati contro la persona e commessi in epoca coeva al fatto oggetto del presente giudizio, che non consentono di formulare una prognosi positiva sulla futura astensione dalla commissione di reati.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 D C nsigli