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Ordinanza — n. 9560/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on driving without license due to proven recidivism within the two-year period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9560/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense's claim of flawed reasoning regarding recidivism was manifestly unfounded. The lower court had correctly established that a prior administrative violation in April 2018, combined with the current offense in November 2018, satisfied the statutory requirement for recidivism within the two-year window. Consequently, the court rejected the secondary request for prescription extinction, ruling that the procedural defect precluded any examination of non-punishment grounds.

Regesto Legislator

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Art. 116, commi 15 e 17 cod. strada; Art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8: Recidiva nel biennio per guida senza patente si verifica anche con una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata, non solo con accertamento giudiziale irrevocabile.

Parole chiave

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recidiva nel biennio guida senza patente violazione amministrativa inammissibilità ricorso prescrizione reato guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione amministrativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116, commi 15 e 17 cod. strada
Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, che la doglianza si appalesa manifestamente infondata, avendo la Corte di merito puntualizzato in sentenza che la violazione dell'art. 116 cod.
Art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8
270707 in cui si è affermato il principio, ribadito in tutte le successive pronunce, in base al quale l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza del motivo proposto, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precludendo la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza n. 27504 del 26/04/2017
Sez. 4, sentenza n. 27504 del 26/04/2017, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
pen., ivi compreso il decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAMANCA MARIA nato a PALERMO il 12/08/1992 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Talamanca Maria, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, fatto commesso il 29/11/2018. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento della recidiva nel biennio, richiedendo, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, che la doglianza si appalesa manifestamente infondata, avendo la Corte di merito puntualizzato in sentenza che la violazione dell'art. 116 cod. strada riguardante il fatto di cui al presente giudizio, occorso nella data di cui sopra, è stata preceduta da altra violazione, risalente al 13/4/2018, definitivamente accertata, costituendo tale circostanza valido presupposto per la ricorrenza della recidiva nel biennio (cfr. Sez. 4, sentenza n. 27504 del 26/04/2017, Rv. 270707 in cui si è affermato il principio, ribadito in tutte le successive pronunce, in base al quale l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strada - penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio).

Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza del motivo proposto, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precludendo la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso il decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensor