Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9559/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and improper penalty reduction in contraventional offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9559/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a further reduction of the sentence for driving without a license, but the lower court had already correctly applied the rule that contraventional offenses require a one-third reduction rather than half. The Supreme Court upheld the original penalty as justified by the specific circumstances and the lack of merit in the new arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequo repetition of grounds already disallowed by the court of appeal, and the appellate judge's determination of the penalty for contraventional offenses is not subject to further reduction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds contraventional offense penalty reduction driving without license spese processuali Corte di Cassazione responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 116, d.Lgs. 285/1992
Ferraris Simone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in ordine al reato di cui all'art. 116, d.Lgs.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARIS SIMONE nato a GENOVA il 21/02/1970 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Ferraris Simone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in ordine al reato di cui all'art. 116, d.Lgs. 285/1992 perché transitava sprovvisto di patente di guida (capo 1), 2), 3), 4), 5) e 6). L'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'entità della pena comminata.

2. If ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione pienamente rispettosa dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte. Il giudice del gravame ridetermina la pena inflitta dal giudice di prime cure perché la riduzione della pena base era stata eseguita in misura dì un terzo, anzìché della metà, trattandosi di reati contravvenzionali. La Corte motiva adeguatamente circa la congruità della pena, ritenendo che non fosse giustificata una ulteriore diminuzione della pena, tenuto conto anche dei precedenti specifici dell'imputato.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento delta somma di euro tremila in favore delia Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Cbnsigliere estensore Il Presfle n te