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Ordinanza — n. 9556/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for refusing sobriety test and resisting official, citing prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9556/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's conviction for refusing a sobriety test and resisting a public official. The appellant argued for leniency and non-punishment, but the court noted these defenses were already properly rejected due to the defendant's negative personality and history of similar offenses. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 186, co. 7 d.lgs. 285/1992; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance based on the defendant's conduct and prior record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility refusal sobriety test resisting public official non-punishment defense prior convictions relevance gravi addebiti penali perseguimento penale per diffamazione ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 186, co. 7 d.lgs. 285/1992
Art. 131 bis cod. pen.
Il secondo motivo, inerente alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, posto che la misura della pena è ancorata concretamente a tutti gli elementi di cut all'art. 133 compiutamente indicati, con esaustiva motivazione.
art. 131 bis cod. pen
Il secondo motivo, inerente alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE PIETRO nato a PALERMO il 16/04/1980 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 28 giugno 2023, la Cotte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese del 6 giugno 2022, che dichiarava Ferrante Pietro colpevole del reato di cui all'ari:. 186, co. 7, d.lgs. 285/1992. Il primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte territoriale aveva già evidenziato come le modalità della condotta e la personalità negativa del reo fossero incompatibili con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il secondo motivo, inerente alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è anch'esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, avendo la Corte territoriale dato atto che l'ipotesi di non punibilità non risultava riconoscibile per via delle gravi modalità della condotta, evidenziando che l'odierno ricorrente aveva riportato altre condanne per il reato di rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza e di resistenza a pubblico ufficiale.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, posto che la misura della pena è ancorata concretamente a tutti gli elementi di cut all'art. 133 compiutamente indicati, con esaustiva motivazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere e tensore Il