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Ordinanza — n. 9552/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9552/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9552/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI DAVIDE nato a GENZANO DI ROMA il 12/12/1996 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Antonelli Davide, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 9552/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 2-sexies cod. strada. • Rilevato che la difesa, nel motivo unico proposto, lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche in precedenza riconosciute nel decreto penale di condanna. Letta la memoria depositata in atti nella quale la difesa chiede l'assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria, insistendo nell'accoglimento delle ragioni di doglianza. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata„ non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

Parole chiave

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attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno quantificazione del danno aggravamento della pena corresponsabilità della vittima scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI DAVIDE nato a GENZANO DI ROMA il 12/12/1996 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Antonelli Davide, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett.

c) e 2-sexies cod. strada. • Rilevato che la difesa, nel motivo unico proposto, lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche in precedenza riconosciute nel decreto penale di condanna. Letta la memoria depositata in atti nella quale la difesa chiede l'assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria, insistendo nell'accoglimento delle ragioni di doglianza. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata„ non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte cli merito posto in evidenza la gravità del fatto e l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a questo fine (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente";

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Considerato che risulta irrilevante la circostanza che nel decreto penale di condanna siano state concesse le circostanze attenuanti generiche, essendo del tutto autonome le due decisioni (la prima assunta in sede di emissione del decreto del decreto penale di condanna a seguito di una delibazione sommaria, la seconda assunta all'esito del dibattimento).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 fe