Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9550/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9550/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vitali Megh inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellant raised three complaints regarding the lower court's reasoning on evidence, the denial of generic mitigating circumstances, and the proof of guilt, but these were deemed generic and non-compliant with the law. The court ruled that the appeal arguments merely reiterated the first-instance claims without providing new legal grounds or specific factual data required for a legitimate review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, abstract, or do not specifically address the legal and factual reasons of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specific arguments Cassazione procedure mitigating circumstances proof of guilt legal reasoning reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
Va allora rammentato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza delrimputato(Sez.
Art. 364 c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
Va allora rammentato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Sez. 4 - n. 32872 del 08/10/2022
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuni ria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALI MEGH nato il 30/07/1999 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; UL, Motivi della decisione Il ricorso di Vitali Megh avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui agli artt. 186 co.1,. co. 2 lett. c), co. 2 bis e 186 bis C.d.S., è manifestamente infondato oltre che generico- e aspecifico.

Il ricorso si poggia su tre doglianze diversamente articolate: con la prima, si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di responsabilità dell'imputato; con fa seconda, si deduce vizio di motivazione in reazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.; con la terza doglianza, si lamenta vizio di motivazione con riguardo alla prova di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto. Tutti i profili di doglianza si concretano in motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Il primo e il terzo motivo di ricorso prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, riferite, peraltro, a motivi di appello non proposti, essendo ratto di appello articolato sulla richiesta della concessione della causa di non punibilità e delle attenuanti generiche. Il secondo motivo risulta reiterativo dei motivi di appello, non confrontandosi con la pronunzia impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato la richiesta di concessione della invocate attenuanti generiche evidenziando, l'assenza di elementi positivi, tale non essendo certamente il mero dato costituito dall'età dell'imputato. Va allora rammentato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza delrimputato(Sez. 4 - n. 32872 del 0810612022„Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16 /02/2017, Rv. 270986;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01). Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuni ria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore detta Cassa delle ammende. Così deciso in Roma iJ 21 febbraio 2024 Consigliere esten