Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding drug-induced driving alteration. The court rejected the claim as a repetition of previously examined issues. The ruling confirms the lower court's decision on the conviction. The court upheld the conviction for driving under the influence of drugs. The appeal was rejected as manifestly unfounded and inadmissible. The court confirmed the conviction for driving while altered by drugs. The appeal was dismissed as manifestly unfounded and inadmissible. The court upheld the conviction for driving under the influence of drugs. The appeal was rejected as manifestly unfounded and inadmissible. The court confirmed the conviction for driving while altered by drugs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for an erroneous application of Article 187 of the Criminal Code and a distortion of evidence regarding his state of alteration. The court found the appeal manifestly unfounded, noting that the state of alteration was properly proven by medical analysis and specific behavioral symptoms observed by agents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187 c.d.s.; Art. 61.6 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and repetitive of issues already adequately examined by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUHNANE YOUSSEF nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Bouhnane Youssef ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze in ordine alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, integrante il reato di cui all'art. 187, co. 1, I:1.1.gs. 285/1992.
L'esponente lamenta erronea applicazione delf"art. 187 C.d.S. e travisamento probatorio. 2. 11 ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. La sentenza impugnata, infatti, svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte. In particolare, in tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva dei conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, Rv. 284099 - 01).
Nel caso di specie, lo stato di alterazione dell'imputato è accertato sia dall'espletamento di una specifica analisi medica sia dai dati sintomatici rilevati dagli agenti al momento del fatto (occhi eccessivamente ludici e pupille dilatate, atteggiamento nervoso ed irrequieto).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 61.6 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.62000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delta somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 I Consiglie e estensore Il resi