Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9548/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of defense violation despite early hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the early hearing did not violate the defendant's rights. Although an early session is an absolute nullity when the accused and counsel are absent, the defense attorney participated and did not object to the timing. The court found no infringement of the right to defense because the lawyer was present and silent on the issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 186, co. 7 d.Lgs. 285/1992; Art. 616 cod. proc. pen.: An early hearing constitutes an absolute nullity only if the accused and their defense counsel are absent; if the lawyer participates and does not object, no violation of the right to defense occurs, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
absolute nullity hearing right to defense violation defense attorney participation inadmissible cassation appeal alcohol driving penalty gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, co. 7 d.Lgs. 285/1992
Greppi Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella in ordine al reato di cui all'art. 186, co.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 51578 dei 2.3.2017
E' infatti vero che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Sez. 3, n. 51578 dei 2.3.2017, Rv.
sez. 2,n. 43284 / 2023, Bouziane
La Corte dà atto che il difensore non si era opposto a celebrare l'udienza e non ha segnalato l'intenzione dell'imputato di rendere spontanee dichiarazioni, per cui non si sono verificate violazioni del diritto di difesa ( sez. 2,n. 43284 / 2023, Bouziane, n.m.).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREPPI ROBERTO nato a TRINO il 10/06/1959 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Greppi Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 7, d.Lgs. 285/1992 perché l'imputato si trovava alla guida dell'autovettura con evidenti sintomi di ebrezza alcolica e si rifiutava di effettuare le operazioni di accertamento del tasso alcolemico. L'esponente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata deciaratoria di nullità della sentenza di primo grado, essendo stata celebrata l'udienza del 4.7.2022 avanti al Tribunale di Biella in anticipo rispetto all'orario previsto, in assenza dell'imputato e senza il consenso della difesa.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. E' infatti vero che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Sez. 3, n. 51578 dei 2.3.2017, Rv. 271343), ma ciò soltanto se il difensore e l'imputato non compaiono. Net caso di specie, invece, il difensore dì fiducia ha partecipato all'udienza trattata in orario anticipato - dopo pregresse udienze nelle quali l'imputato era ugualmente assente.

La Corte dà atto che il difensore non si era opposto a celebrare l'udienza e non ha segnalato l'intenzione dell'imputato di rendere spontanee dichiarazioni, per cui non si sono verificate violazioni del diritto di difesa ( sez. 2,n. 43284 / 2023, Bouziane, n.m.). Questa Corte di legittimità, attesa la natura processuale della eccezione, ha provveduto alla acquisizione del verbale di udienza, verificando che non vi era alcuna opposizione alla celebrazione del processo né alcuna segnalazione da parte del difensore di fiducia, come rilevato dalla Corte territoriale.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I