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Ordinanza — n. 9547/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding repeated appellate issues on traffic offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9547/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged the conviction for causing a traffic accident and failing to assist the injured victim, arguing a lack of subjective analysis and misapplication of the minor offense exemption. The court ruled that since the lower judges provided exhaustive and coherent reasoning on these specific points, the appeal lacks the required specificity to be considered.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it reproduces the same grounds already examined and rejected by the court of appeal, as such arguments are deemed non-specific.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repeated arguments traffic offense assistance obligation minor offense exemption cassation procedure momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 131-bis cod. pen.
b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
Art. 189 digs. 28511992
Agostini Andrea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno in ordine al reato di cui all'art. 189„ co.
art. 131-bis cod. pen
b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv.
Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022
Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINI ANDREA nato a LIVORNO il 23/06/1961 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Agostini Andrea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno in ordine al reato di cui all'art. 189„ co. 1, 6 e 7, digs. 28511992 per aver causato, alla guida di un ciclomotore, un incidente stradale andando ad investire Micoli Daniela e non ottemperando all'obbligo di prestare la necessaria assistenza alla persona ferita, allontanandosi dal luogo del sinistro senza attendere l'arrivo delle Forze dell'Ordine e senza fornire le proprie generalità alla persona offesa. L'esponente lamenta:

a) vizio di motivazione in relazione all'assenza dell'analisi degli elementi costitutivi del reato (elemento soggettivo);

b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

2. Il ricorso è manifestamente infondato,. in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. 2.1. In relazione al primo motivo di ricorso, il giudice territoriale, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, sottolinea che l'antefatto dell'incidente stradale è fonte di un obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di lesioni evidenti perché è sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal tardato soccorso può derivare per la vita e l'integrità fisica della persona, prescindendo dall'intervento di terzi poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell'incidente medesimo (cfr.pag 5 della sentenza impugnata). 2.2.

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01;

Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato le modalità della condotta ossia l'imputato causava l'incidente mentre era a bordo di un ciclomotore senza copertura assicurativa in spregio ad un preciso obbligo di solidarietà civile, ed inoltre per allontanarsi dal luogo dell'incidente aveva mendacemente promesso alla persona offesa di ritorrtare. Non emergono, dunque, elementi che possono essere valutati in senso positivo.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a'r pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21