Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging sentencing discretion and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Faina Francesco inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances and its sentencing rationale. The court ruled that the first-instance judgment was adequately motivated regarding the defendant's negative personality and high intent, and that a cassation review cannot substitute the trial judge's discretion on sentencing congruity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Sez. 5, n. 5582/2013: A cassation appeal is inadmissible if it seeks a new evaluation of sentencing congruity, as the trial judge's determination is not arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAINA FRANCESCO nato a ROMA il 30/10/1981 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Faina Francesco avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in epigrafe indicata a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Sez. terza, del 22/6/2022. Rilevato che la difesa si duole della motivazione resa dal giudice del rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell'imputato in ragione dei precedenti penali annoverati e la particolare intensità del dolo. Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Co