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Ordinanza — n. 9543/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on traffic offense, citing lack of legal error and improper penalty review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9543/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding sentencing and mitigating circumstances. The court found the lower court's reasoning sound, noting that the appeal improperly sought a new evaluation of the penalty's appropriateness and misinterpreted the requirements for generic mitigating circumstances. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals challenging the appropriateness of a sentence or the application of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical, as the supreme court does not re-evaluate factual assessments or require exhaustive listing of every mitigating factor.

Parole chiave

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inadmissible appeal traffic offense sentencing generic mitigating circumstances penalty appropriateness review Cassazione ordinanza circostanze attenuanti infrazione privilegiata circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Considerato, guanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada
art. 131 bis cod.pen
Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
art. 62 bis cod. pen
Considerato, guanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI RICCARDO nato a GENOVA il 03/03/1982 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore cla Rossi Riccardo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. violazione dell'art. 13.1 bis cod. pen.per mancata applicazione dell'istituto;

2. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gneiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. attinge aspetti valutativi della motivazione che sfuggono al sindacato di legittimità essendo stata correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche.

Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione in sentenza, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, in ragione delle circostanze del fatto e dell'elevato tasso di alcolemico. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Considerato, guanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2