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Ordinanza — n. 9542/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's refusal of generic mitigating circumstances due to lack of positive elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Appellate Court of Genoa's decision to deny generic mitigating circumstances. The lower court justified this refusal by citing the defendant's dangerous driving, high blood alcohol level, and negative personality traits highlighted by prior criminal records. The supreme court affirmed that the absence of positive elements legitimately supports the denial of leniency, resulting in the appellant's condemnation for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2 sexies e 116 C.d.S.; The refusal of generic mitigating circumstances is legally justified when the defendant's dangerous conduct, high alcohol level, and negative personality, evidenced by prior records, lack positive counterbalancing elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances alcohol level dangerous driving negative personality prior criminal records inadmissible appeal procedural costs allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2 sexies e 116 C.d.S.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDINI BRUNO nato a GENOVA il 01/02/1974 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Con sentenza resa in data 12 ottobre 2.022 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 29 ottobre 2019, ha riconosciuto Ortandini Bruno responsabile dei reati di cui agli artt. 186, co. 2 lett.

c) e co. 2 sexies e 116 C.d.S., assolvendolo nel resto.

2. L'unico motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all'onere motivazionale richiesto al Giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione. In particolare ha tenuto conto della pericolosa condotta di guida dell'imputato, dell'elevato tasso alcolemico accertato e della sua negativa personalità, considerati i precedenti penali a suo carico. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. La Corte territoriale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato fa personalità dell'imputato gravato da precedenti, anche specifici.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, iJ 21 febbraio 2024 Il C nsigliere estensore L re ana Micichè Donat DEPOSFMTA IN CANC: 1 -6