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Ordinanza — n. 9541/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for non-admissibility due to lack of specific legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9541/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Frattini Michele inadmissible because it lacked the required specificity under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a cause of non-punishment, but the court found the submissions generic and devoid of supporting legal or factual data. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. An appeal is inadmissible if it fails to provide specific legal grounds and factual data supporting the claim of non-punishment, as generic deductions do not satisfy statutory requirements for admissibility.

Parole chiave

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non-punishment cause inadmissible appeal specificity requirement procedural code costs and fine responsabilità penale dei minori delitto responsabilità parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Frattini Michele ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 129 cod. proc. pen
Frattini Michele ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTINI MICHELE nato a NAPOLI il 26/07/1968 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Frattini Michele ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è inammissibile, in quanto assolutamente privo di specificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Consiglieri estensore Il Pr