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Ordinanza — n. 9540/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for traffic offense due to lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9540/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Craparotta's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for nullity, acquittal, and excessive sentencing regarding a traffic offense, but the court found the lower court's reasoning sound and free from logical flaws. Since the appeal sought a new evaluation of facts and sentencing discretion, which falls exclusively within the appellate court's competence, the request was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals challenging the factual reconstruction, evidentiary assessment, or the discretionary determination of punishment are inadmissible when the lower court has provided a reasoned judgment based on correct inferential criteria.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility traffic offense conviction sentencing discretion review factual reconstruction error substitute penalty denial circostanza attenuante omissione del ministero pubblico prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 189, comma 7, cod. strada
Art. 192 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta: nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; mancata assoluzione dal reato perché il fatto non costituisce reato; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.
Art. 131 bis cod. pen.
pen.; mancata assoluzione dal reato perché il fatto non costituisce reato; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.; eccessività della pena; mancata applicazione delle sanzioni sostitutive.
art. 192 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente lamenta: nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; mancata assoluzione dal reato perché il fatto non costituisce reato; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.
art. 131 bis cod. pen
pen.; mancata assoluzione dal reato perché il fatto non costituisce reato; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.; eccessività della pena; mancata applicazione delle sanzioni sostitutive.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAPAROTTA FILIPPO nato a MARSALA il 02/07/1953 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Craparotta Filippo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta: nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; mancata assoluzione dal reato perché il fatto non costituisce reato; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.; eccessività della pena; mancata applicazione delle sanzioni sostitutive.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto ai primi due motivi di doglianza, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata motivazione. Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. attinge aspetti valutativi della motivazione che sfuggono al sindacato di legittimità essendo stata correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche.

Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione in sentenza, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi, allarmanti precedenti penali. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Considerato, quanto alla mancata concessione della pena sostitutiva che il ricorso non si confronta con la puntuale esposizione delle ragioni illustrate in sentenza, del tutto conferenti ai fini del diniego della richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 9ssa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Cons