Ordinanza — n. 9538/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISENNI MICHELE nato a NAPOLI il 14/10/1991 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della dedsione 1. Con sentenza resa in data 8 maggio 2023 la Corte d'Appello di Napoli, in sede di rinvio, ha rideterminato in anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta a Lisenni Michele per il reato di cui all'art. 73, comma 5 DPR. 309/1990, confermando nei resto la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli in data 14 marzo 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9538/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza resa in data 8 maggio 2023 la Corte d'Appello di Napoli, in sede di rinvio, ha rideterminato in anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta a Lisenni Michele per il reato di cui all'art. 73, comma 5 DPR. 309/1990, confermando nei resto la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli in data 14 marzo 2014.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISENNI MICHELE nato a NAPOLI il 14/10/1991 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della dedsione 1. Con sentenza resa in data 8 maggio 2023 la Corte d'Appello di Napoli, in sede di rinvio, ha rideterminato in anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta a Lisenni Michele per il reato di cui all'art. 73, comma 5 DPR. 309/1990, confermando nei resto la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli in data 14 marzo 2014.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Il motivo, inerente al trattamento punitivo, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito; che avevano dato atto nel provvedimento impugnato di non poter ulteriormente ridurre la pena inflitta in ragione del non minimale disvalore dell'attività realizzata dall'imputato. il ragionamento sviluppato dal Giudice distrettuale risulta coerente con le risuitanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, al.teso, oltretutto, che la pena si attesta ai di sotto del medio edittale. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/ 2009, Rv. 245596 - 01).
4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria (C. Cost., sen1:. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 I Consigliere estensore _,