Italian Court dismisses appeal claiming insufficient sentencing motivation due to negative personality and crime gravity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Falcicchio Giuseppe inadmissible regarding the sentencing motivation. The appellant argued the lower court's reasoning was insufficient, but the court found the penalty justified by the defendant's negative personality and the crime's gravity. Consequently, the appeal was rejected because the first instance judge adequately referenced statutory criteria for sentencing discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The sentencing determination falls within the trial judge's discretion, requiring only that the court account for the application of statutory criteria and reference the crime's gravity or the offender's capacity to offend, without needing a detailed explanation unless the penalty vastly exceeds the statutory median.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCICCHIO GIUSEPPE nato a ALTAMURA il 20/08/1982 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Falcicchio Giuseppe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che la difesa si duole della motivazione addotta dalla Corte di merito in relazione al trattamento sanzionatorio, deducendone la carenza e la insufficienza.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito' evidenziato come la misura della pena, non superiore alla media edittale, sia giustificata in ragione della negativa personalità dell'imputato e della entità del fatto. Considerato che la motivazione espressa soddisfa i criteri ermeneuti stabiliti in questa sede (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", " pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale").
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024