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Ordinanza — n. 9536/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to challenge appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9536/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Navas's appeal inadmissible because the grounds raised were not new and did not meet the requirements for a cassation petition. The appellant challenged the lower court's conviction for driving while intoxicated and altered by drugs, arguing for the exclusion of indirect police testimony and the application of self-defense. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges, who provided logical and coherent reasoning based on the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are not new or if they merely repeat arguments already rejected by the court of appeal without providing a necessary critical analysis of the reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility driving under influence indirect police testimony self-defense justification repetitive grounds appeal documenti d'identità esclusione dei nova verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 - n. 16830 del 10/02/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVAS LUIGI nato a NAPOLI il 16/08/1999 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Navas Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore in ordine al reato di cui agli artt. 186, commi 2 lett. b), 2-bis, 2-sexies, 186-bis comma 3 e 187, commi 1-bis e 1-quater,. d.Lgs. 285/1992, per aver guidato in stato di ebrezza e di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti. L'esponente lamenta:

a) l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta resa dagli ufficiali o agenti di polizia;

b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa;

c) vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato di guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico- fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti;

d) vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Quanto al primo, viene lamentata una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. In ogni caso, è principio consolidato che il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria ciascuno nella propria qualità (Sez. 4 - n. 16830 del 10/02/2021 Ud. (dep. 04/05/2021 ) Rv. 281073 - 01).

Quanto ai restanti motivi, si tratta di dogfianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Gli stessi, peraltro, sono manifestamente infondati in quanto deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1.

I giudici del gravame e dei merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'imputato, che emerge dai risultato delle analisi delle urine, dall'andamento barcollante, poco lucido, dallo stato di confusione che l'imputato manifestava nonché dall'alternare momenti di euforia a momenti di assenza, 2.2. Anche in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, i giudici di merito offrono motivazione logica e congrua specibcando che nel caso di specie le prove acquisite sono esaustive per ricondurre l'antefatto alla condotta illecita oggetto di esame, non essendo necessaria, dunque, la rinnovazione dell'istruttoria che tra l'altro ha ad oggetto la ricostruzione di tratti marginali delta vicenda che comunque non incidono sulle valutazioni che la Corte deve espletare in relazione alle contestazioni mosse all'imputato. 2.3.

Il giudice del gravame ha esaustivamente motivato anche in ordine al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa. In particolare, nei caso di specie, sarebbe stato sufficiente allontanarsi a piedi per sottrarsi alle reazioni del gruppo di persone anziché fuggire in auto, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza, mettendo in pericolo la pubblica incolumità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna if ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 202