Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific critique against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandro Grasso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Grasso's defense argued violations of specific criminal code articles regarding the crime's definition, subjective elements, and sentencing, but the court found these grounds generic and lacking necessary critique. The decision relied on established jurisprudence that cassation review cannot re-evaluate the congruity of the penalty or require the lower court to address every single mitigating circumstance deduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 d.P.R. 115/2002; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals based on generic grounds without specific critique of the lower court's reasoning are inadmissible, and the supreme court cannot re-evaluate the congruity of the penalty or require exhaustive analysis of every mitigating circumstance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO ALESSANDRO nato a MILAZZO il 12/09/1981 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Grasso Alessandro', ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; violazione dell'art. 131 bis cod. pen.; violazione dell'art. 62-bis e 113 cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità. Ritenuto che le doglianze riguardanti l'elemento soggettivo del reato, a cui la Corte di appello ha offerto congrua risposta, sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni immuni da censure.
Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. attinge aspetti valutativi della motivazione che sfuggono al sindacato di legittimità essendo stata correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione in sentenza, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, in ragione della reiterazione delle condotte e l'assenza di positivi elementi a favore dell'imputato.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consig