Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated theft due to lack of particular triviality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for an erroneous application of Article 131-bis of the Penal Code and a logical flaw in the lower court's reasoning regarding the crime's triviality. The court rejected these claims, finding the lower court's assessment of the objective disvalue and intent to be free from logical incongruences and consistent with the trial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 95 D.P.R. 115/2002: An appeal challenging a conviction for aggravated theft based on alleged errors in applying the threshold of particular triviality is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and supported by the evidence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SVEZIA SALVATORE nato a CATANIA il 08/02/1960 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Svezia Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che, con motivo unico, la difesa lamenta erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio logico di motivazione sul punto.
Considerato che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, non fosse di particolare tenuità. Considerato che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di. euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sid