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Ordinanza — n. 9532/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against refusal of drug test due to driver's altered state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court ruling that required a drug test after he refused, citing violations of the Road Code. The court affirmed that the refusal constituted a crime because the driver's erratic behavior and physical symptoms provided reasonable grounds to suspect drug influence, satisfying the legal threshold for mandatory testing.

Regesto Legislator

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Art. 187, comma 5, cod. strad.; The crime of refusing medical examinations for suspected drug-induced alteration is established only when operators possess elements justifying the obligation to conduct laboratory analysis based on reasonable suspicion of impairment.

Parole chiave

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refusal of drug test Road Code Article 187 altered psycho-physical state reasonable suspicion threshold cassation inadmissibility criminal procedure costs traffic offense esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 187, comma 5, cod. strad.
Chimenti Daniele ha proposto ricorso per ciassairone avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo in ordine al reato di cui all'art. 187, co.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017
Sez. 4 - n. 24914 del 19/02/2019, Russo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIMENTI DANIELE nato a BIBBIENA il 24/06/1968 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi delta decisione 1. Chimenti Daniele ha proposto ricorso per ciassairone avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo in ordine al reato di cui all'art. 187, co. 8, d.Lgs. 285/1992, perché circolando atta guida dell'autocarro in condizioni di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti. L'esponente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 187 C.d.S. con riferimento alla tipologia di accertamento da eseguire nel caso di specie.

2. li ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagiiati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici ed inoltre prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto c:on il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dal!' art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Rv, 269394-01).

Nel caso di specie, era pienamente ragionevole ritenere che l'imputato fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti avendo gli operatori acquisito plurimi elementi valutativi sintomatici (segnalazioni degli utenti della strada di un furgone che percorreva la SR71 con una guida non corretta, zigzagando, sbandando più volte ed una volta fermato ed identificato, l'imputato si presentava in evidente stato di alterazione psico-fisica avendo i seguenti sintomi: andamento barcollante, agitazione con movimenti frenetici, loquacità con pupille dilatate) fondanti la motivazione dell'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio ai fini di accertare l'assunzione di sostanze stupefacenti presso il vicino ospedale (pp. 6-8 della sentenza impugnata, cfr. sez. 4, n.12197 dell'11/1/2017, Rv. 269394; cfr.

Sez. 4 - n. 24914 de/ 19/02/2019, Russo, Rv. 276363 - 01, secondo cui ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 187, commi 2 e 7, cod. strada, non è richiesto che, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatologia invece necessaria al fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie.).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.62000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M , Dichiara inammissibile ll ricorso e corrctanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento detta somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 2