Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise violation of law argument in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the alleged violation of law regarding the confiscation versus administrative detention sanction was not raised during the appeal proceedings. The appellant, Lanza Marcel, argued that the lower court incorrectly applied a confiscation penalty instead of a three-month administrative detention. The court ruled that under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, such legal violations must be presented in the second instance to be considered by the supreme court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; Violations of law not raised in the appeal judgment are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA MARCEL nato a PIETRASANTA il 17/01/1983 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Lanza Marcel ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione all'art. 116, comma 17, CdS. Lamentava che erroneamente era stata applicata la sanzione accessoria della confisca del veicolo anziché quella del fermo amministrativo per mesi tre. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il motivo sopra richiamato è inammissibile, in quanto è stato dedotto un vizio di violazione di legge che non era stato proposto in sede di appello ( art. 606, comma primo, lett. c, cod. proc. pen.).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.