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Ordinanza — n. 9529/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9529/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9529/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKHI HANANE nato il 09/06/1987 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Letto il ricorso di Sakhi Hanane; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione e colpevolezza dell'agente, alla qualificazione del reato e all'elemento soggettivo dello stesso è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 3, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa evidenziati, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9529/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKHI HANANE nato il 09/06/1987 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Letto il ricorso di Sakhi Hanane; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione e colpevolezza dell'agente, alla qualificazione del reato e all'elemento soggettivo dello stesso è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 3, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa evidenziati, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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scemata imputabilità revisione della sentenza penale ammende per infrazione procedurale partecipazione al reato attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKHI HANANE nato il 09/06/1987 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sakhi Hanane; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione e colpevolezza dell'agente, alla qualificazione del reato e all'elemento soggettivo dello stesso è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 3, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa evidenziati, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P sidente