Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9526/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9526/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9526/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGIA MIRKO nato a ROMA il 06/08/1980 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E CONSIDIIERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Mirko Morgia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e minimo della pena è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni del proprio decisum (pag. 3, con riferimento alle circostanze del fatto ed alla personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9526/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3, con riferimento alle circostanze del fatto ed alla personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
affezioni psichiche perizia psichiatrica insufficiente cura psichiatrica prove psichiatriche attenuazione della pena prova insufficiente dell'aggravamento clinico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGIA MIRKO nato a ROMA il 06/08/1980 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIIERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Mirko Morgia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e minimo della pena è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni del proprio decisum (pag. 3, con riferimento alle circostanze del fatto ed alla personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres.dente