Ordinanza — n. 9526/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGIA MIRKO nato a ROMA il 06/08/1980 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E CONSIDIIERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Mirko Morgia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e minimo della pena è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni del proprio decisum (pag. 3, con riferimento alle circostanze del fatto ed alla personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9526/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3, con riferimento alle circostanze del fatto ed alla personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGIA MIRKO nato a ROMA il 06/08/1980 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDIIERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Mirko Morgia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e minimo della pena è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni del proprio decisum (pag. 3, con riferimento alle circostanze del fatto ed alla personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres.dente