Italian Court dismisses appeals claiming lack of general mitigating circumstances due to discretionary sentencing evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by four individuals inadmissible, ruling that the failure to recognize general mitigating circumstances was not a valid ground for review. The appellants argued that the court erred in its assessment, but the court held that comparing opposing circumstances involves a typical discretionary evaluation of the merits. Consequently, the court determined that the lower court's reasoning was not arbitrary or illogical and was sufficiently motivated to justify the specific sentence imposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging sentencing decisions based on the non-recognition of general mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's comparative evaluation of circumstances was discretionary, non-arbitrary, and sufficiently motivated to ensure concrete adequacy of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORRA VINCENZO nato a LESINA il 02/02/1976 MORRA NATALE nato a CERIGNOLA il 17/09/1975 MATERA COSIMO nato a CERIGNOLA il 18/03/1970 STRAFEZZA TOMMASO nato a CERIGNOLA il 21/05/1972 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Vincenzo Morra, di Natale Morra, di Cosimo Matera e di Tommaso Stràfezza; ritenuto che l'unico comune motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è manifestamente infondato: invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nella fattispecie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente