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Ordinanza — n. 9524/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific and unfounded regarding sentencing circumstances and probation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giampaolo Giaquinta inadmissible due to specific and unfounded arguments. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and conditional sentence suspension, but the court found his claims lacked merit given the victim's vulnerability and lack of remorse. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific and manifestly unfounded when the lower court's reasoning explicitly addresses the lack of positive elements for mitigation and the ineligibility for probation based on the sentence length and conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal aspecific grounds manifestly unfounded conditional sentence mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende offesa al credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAQUINTA GIAMPAOLO nato a SIRACUSA il 15/02/1981 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; I V

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria di discussione in data 05/02/2024, quest'ultima non scrutinabile per tardività d proposizione, di Giampaolo Giaquinta; ritenuto che, con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze atl:enuanti generiche: il motivo è aspecifico e manifestamente infondato avuto riguardo alle ragioni indicate a pag. 5 ("non si ravvisa alcun elemento positivamente apprezzabile ... non avendo l'imputato mostrato alcuna forma di ravvedimento e tenuto conto sua delle modalità della condotta perpetrata ai danni di soggetto particolarmente vulnerabile sia della mancata restituzione delle carte di credito"); ritenuto che, con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena: il motivo è aspecifico e manifestamente infondato avuto riguardo alle ragioni indicate a pag. 5 ("l'imputato non può godere della sospensione condizionale, avendo riportato una condanna ad una pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ..."); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il President