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Ordinanza — n. 9523/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific grounds for generic mitigating circumstances are not substantiated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Vannulli inadmissible due to the lack of specific reasoning regarding mitigating circumstances. The appellant argued that generic mitigating factors should prevail over aggravating ones, but the appellate court had already provided explicit reasons for its decision. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging a lack of specific reasoning regarding mitigating circumstances is inadmissible if the lower court has explicitly explained the rationale for its decision, rendering the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Lack of Specific Reasoning Generic Mitigating Circumstances Procedural Costs Cassa delle Ammende Manifestly Unfounded sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANNULLI PASQUALE nato a CERIGNOLA il 22/12/1979 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

'Letto il ricorso di Pasquale Vannulli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla loro prevalenza sulle contestate circostanze aggravanti è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni del proprio decisum (pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso