Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of first-time arguments on statutory exclusion and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Leonardo Mangini's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mangini argued for a statutory exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code and contested an aggravating circumstance, but these grounds were raised for the first time in the final appeal stage. The court rejected these claims because such arguments must be presented before the appellate court, not in the cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 61 n. 5 cod. pen.: Arguments regarding statutory exclusions of punishability and specific aggravating circumstances are inadmissible if raised for the first time in the cassation appeal, as they must be examined by the appellate court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGINI LEONARDO nato a MANFREDONIA il 22/08/1972 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la successiva memoria con conclusioni del 29/01/2024 di Leonardo Mangini; ritenuto che, con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: si tratta di motivo non scrutinabile perché inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità; ritenuto che, con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.: si tratta di motivo del tutto aspecifico perché reitera pedissequamente censura di appello in relazione alla quale la Corte territoriale ha reso congrua ed argomentata motivazione (v. pag. 2); ritenuto che, con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in ordine all'eccessiva quantificazione della pena; si tratta di motivo non scrutinabile perché inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente