Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9521/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible for lacking specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Marcello De Vincenzo's appeal against the Messina Court of Appeal inadmissible due to a generic and indeterminate ground of attack. The appellant argued a defect in the reasoning regarding criminal liability, but the court found this argument failed to specify the exact elements required by law. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined because it did not allow the reviewing judge to identify the specific grounds for criticism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal ground inadmissible appeal criminal procedure code specific elements required reviewing judge power condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Marcello De Vincenzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VINCENZO MARCELLO nato a MESSINA il 25/11/1965 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marcello De Vincenzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto (v. pagg. 3-5) attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente