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Ordinanza — n. 9520/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9520/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime as robbery instead of snatching, but the court found this ground to be a mere repetition of arguments already rejected on appeal. Furthermore, the complaint was deemed generic and indeterminate because it failed to specify the exact elements of the sentence under attack, preventing the appellate judge from exercising their review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected or if it is generic and indeterminate, failing to specify the precise elements of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint repetition of arguments specificity requirement criminal procedure code risarcimento per atto illecito rapina qualificata danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGLIERI RINELLA ENRICO nato a TERMINI IMERESE il 14/05/1996 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aglieri Rinella Enrico, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto dovendosi ritenere configurabile il delitto di furto con strappo anziché quello di rapina, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che, a pag. 3 della sentenza impugnata, nel confermare la sussistenza del reato di rapina, ha ritenuto decisive le caratteristiche della res oggetto di apprensione, nonchè le lesioni riportate dalla persona offesa, dovendosi, pertanto, gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che la doglianza è anche generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett, c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'innpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres