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Ordinanza — n. 9518/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's rejected reasoning without new specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9518/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cilia Valentina inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding on subjective intent and the non-punishability exception under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as they merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing a specific, argumentative critique.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequous repetition of those already rejected by the court of first instance, failing to perform the typical function of a specific and argumentative critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of specific critique Article 131-bis penal code subjective intent element procedural costs Cassazione Roma ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Cilia Valentina, Ritenuto che i motivi che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Cilia Valentina, Ritenuto che i motivi che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIA VALENTINA natm FELTRE il 20/10/1988 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cilia Valentina, Ritenuto che i motivi che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, in particolare a pag. 2 della sentenza impugnata, il giudice di merito ha adeguatamente argomentato circa la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie delittuosa contestata all'imputata, ove richiama una consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale la mancata giustificazione del possesso di un bene di provenienza delittuosa costituisce prova della conoscenza della stessa illegittima provenienza (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2020, Ienne, Rv. 248718), la quale si applica a qualsiasi oggetto di ricettazione, senza essere rilevante la commerciabilità o meno dello stesso; considerato, inoltre, che la corte di appello, ha adeguatamente motivato a pag. 2 circa la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art.131-bis cod. pen., in virtù sia del valore non irrisorio del bene oggetto del fatto delittuoso, che della restituzione al legittimo proprietario dello stesso;

Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbrai