Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding sentencing increase motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Randazzo Pietro inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of motivation regarding sentencing increases for continued offenses, but the court found this claim manifestly unfounded. The lower court correctly applied the rule requiring distinct calculation and motivation for each satellite offense's penalty increase, fulfilling the argumentative burden.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged defect of omission of motivation is manifestly unfounded, as the lower court has correctly applied the rule requiring distinct calculation and motivation for each satellite offense's penalty increase in continued crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO PIETRO nato a CATANIA il 30/10/1972 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Randazzo Pietro, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di perla per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che ncn si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, assolto, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore I