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Ordinanza — n. 9515/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for recidivism as only lack of motivation is admissible, not persuasive flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cascio Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding his recidivism conviction, arguing defects in the motivation. The court ruled that only formal defects like lack of motivation are admissible, excluding complaints about the persuasiveness or logical rigor of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Only censure of the lack of motivation is admissible in appeals against judgments declaring responsibility, excluding objections to the persuasiveness, adequacy, or logical rigor of the reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Recidivism Conviction Lack of Motivation Judicial Reasoning Flaws sanzioni penali confisca sotto sanzione internazionale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO ANDREA nato a CASTELVETRANO il 17/10/1988 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cascio Andrea, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandoYvizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in partic:olare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di riciclaggio ed in particolare facendo congruo riferimento agli elementi che ostano ad una diminuzione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr