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Ordinanza — n. 9514/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on combined penalty increases for continued crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9514/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to reasonably explain the penalty increase for continued crimes. The appellant argued the reasoning was insufficient, but the court found the appellate judges correctly applied the rule requiring distinct calculation for satellite offenses while noting the required level of detail depends on the penalty's magnitude. Consequently, the court held that the implicit argumentative burden was met given the homogeneous nature of the crimes and the impossibility of strict mathematical precision.

Regesto Legislator

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Art. 60 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: In cases of continued crimes, the judge must separately calculate and motivate the penalty increase for each satellite offense, with the required level of detail proportional to the increase's magnitude to ensure proportionality and avoid material cumulation.

Parole chiave

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continued crimes penalty increase lack of reasoning proportionality principle appellate review material cumulation homogeneous offenses aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 60 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PASQUALE CAMILLO nato a ISERNIA il 14/12/1946 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e le conclusioni scritte di Di Pasquale Camillo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire ra pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 7 par. 5.1 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e ai singoli reati-satellite; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici è infondato, avendo il giudice di appello, con motivazione esente dai descritti vizi logici, esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 par. 5.2) attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024