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Ordinanza — n. 9512/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Salerno Cristian inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the first ground generic and indeterminate because it failed to specify the elements underlying the criticism of the lower court's reasoning. The second ground was rejected as inadmissible since it merely repeated arguments already dismissed in the appellate judgment without providing new argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 712 cod. pen. An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism, or if they constitute a mere repetition of arguments already rejected by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds indeterminate criticism repetition of arguments criminal procedure code Cassa delle ammende sindacato motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Salerno Cristian, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 712 cod. pen.
art. 712 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO CRISTIAN nato a PALERMO il 10/02/1995 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salerno Cristian, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica della fattispecie contestata riconducibile al più al reato di cui all'art. 712 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr sid