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Ordinanza — n. 9511/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical contradiction between leniency and non-prosecution denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9511/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giordano Vittorio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court's recognition of a minor theft scenario contradicted its denial of a non-prosecution order. The court rejected this claim, stating that the value of the stolen phone and the resulting harm to the victim prevented the offense from being considered of particular triviality.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The recognition of a minor theft scenario does not contradict the denial of a non-prosecution order when the value of the stolen item and the resulting harm to the victim prevent the offense from being considered of particular triviality.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-prosecution order denial particular triviality offense criminal appeal inadmissibility logical contradiction argument theft value assessment risarcimento per atto illecito risarcimento alle vittime di reati uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Giordano Vittorio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 648 cod. pen.
denunciando l'illogicità della mol:ivazione che aveva riconosciuto l'ipotesi attenuata della ricettazione, è manifestamente infondato: il benevolo riconoscimento dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Giordano Vittorio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
denunciando l'illogicità della mol:ivazione che aveva riconosciuto l'ipotesi attenuata della ricettazione, è manifestamente infondato: il benevolo riconoscimento dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO VITTORIO nato a CANICATTI il 06/08/1979 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giordano Vittorio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. denunciando l'illogicità della mol:ivazione che aveva riconosciuto l'ipotesi attenuata della ricettazione, è manifestamente infondato: il benevolo riconoscimento dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. (fatto di particolare tenuità) non può ritenersi in contrasto con la valutazione operata dai giudici di merito in merito al diniego di concessione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., giustificato con il valore definito come "apprezzabile" del bene ricettato (telefono cellulare), in presenza di un danno per la persona offesa che, in ogni caso, non può ritenersi esiguo: circostanza che, di per sé, impedisce di considerare l'offesa come di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle !;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il President