Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Trebino Giuseppe inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning on responsibility but failed to provide specific grounds for his criticism. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under criminal procedure law, preventing the reviewing judge from exercising their proper oversight.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and allowing the reviewing judge to identify the reliefs raised.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREBINO GIUSEPPE nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 19/03/1960 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Trebino Giuseppe, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presi