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Ordinanza — n. 9509/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as new responsibility allegations raised for the first time in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Lungu Nicusor inadmissible and ordered him to pay legal costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the sufficiency of the lower court's reasoning regarding responsibility, which was raised for the first time in this stage. The court ruled that such new allegations are prohibited under the law in cassation proceedings, as they were not properly raised during the merits trial.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; New allegations of responsibility raised for the first time in cassation proceedings are inadmissible as they violate the principle of contradiction and the rules on the scope of appeals.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new responsibility allegations cassation procedural rules principle of contradiction scope of appeal limitations lavoro aggiuntivo ore di lavoro non effettuate orario di lavoro irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
art. 609 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGU NICUSOR nato il 24/08/1983 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lungu Nicusor; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesl:a l'insufficienza di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formula censure sull'affermazione di responsabilità per la prima volta in sede di legittimità, ricadendo, pertanto, nella sanzione di inammissibilità ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen.; che, infatti, con il gravame di merito l'imputato si era limitato alla unicamente alla deduzione di censure rivolte al diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente