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Ordinanza — n. 9508/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism contestation as appellate judge may supplement first instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9508/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Bonora Marzia inadmissible regarding the contestation of recidivism. The appellate court in Bologna had already recognized recidivism based on prior criminal records and the defendant's increased danger, which the Cassation Court deemed sufficient. Consequently, the court ruled that the appellate judge could integrate the first instance reasoning and found the appeal's arguments manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appellate judge, as the judge of the merits, may integrate the reasoning of the first instance court and recognize recidivism based on prior criminal records and the defendant's manifest increased danger.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism contestation appellate court powers integration of reasoning manifestly unfounded appeal criminal procedure law recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONORA MARZIA natcba LUGO il 25/11/1984 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bonora Marzia; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto la contestazione della recidiva è manifestamente infondato in quanto il giudice d'appello, essendo giudice del merito, può integrare la motivazione del giudice di prime cure e riconoscere la sussistenza della recidiva in ragione dei precedenti penali e della maggiore pericolosità manifestata dall'imputata in considerazione del delitto per cui si procede, come puntualmente avvenuto nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente