Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments lacking specific legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sako Dashamir inadmissible and ordered him to pay legal costs. Dashamir argued that the lower court failed to recognize subjective elements of the crime of receiving stolen goods and misclassified the offense under Article 712 of the Penal Code. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without offering a specific, argumentative critique grounded in established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKO DASHAMIR nato a DURAZZO( ALBANIA) il 02/03/1970 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sako Dashamir, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e la mancata derubricazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata con adeguato richiamo ai principi della giurisprudenza di legittimità, dovendosi tali doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.
P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente