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Ordinanza — n. 9503/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9503/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9503/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVINAZZO ANGELO GABRIELE nato a ROSARNO il 25/04/1967 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Letto il ricorso di Giovinazzo Angelo Gabriele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso (non proposto in appello) che denuncia l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che [odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2011 è manifestamente infondato essendo in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

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Ordinanza — n. 9503/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che [odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2011 è manifestamente infondato essendo in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVINAZZO ANGELO GABRIELE nato a ROSARNO il 25/04/1967 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovinazzo Angelo Gabriele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso (non proposto in appello) che denuncia l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che [odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2011 è manifestamente infondato essendo in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre