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Ordinanza — n. 9501/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription claim due to overlooked suspension period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9501/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Gerardo Tanzilli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the court's failure to declare the statute of limitations expired, but the court found his claim unfounded because it ignored a 133-day suspension period. Consequently, the court determined the limitation period ended after the appealed judgment was issued, rejecting the procedural error alleged by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to account for statutory suspensions of the limitation period that extend the deadline beyond the date of the contested judgment.

Parole chiave

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statute of limitations suspension period inadmissible appeal criminal prescription court costs procedural error limitation calculation termine di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 158 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZILLI GERARDO nato a NAPOLI il 26/08/1984 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tanzilli Gerardo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondato in quanto non considera la sospensione del decorso della prescrizione pari a complessivi 133 giorni (dall'udienza del 17 luglio 2017 all'udienza del 27 novembre 2017), con conseguente determinazione del termine estiltivo alla data del 6 maggio 2023, successiva alla deliberazione della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente