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Ordinanza — n. 9500/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9500/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by De Cenzo Christian inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning on fraud liability and the denial of a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal and failed to demonstrate a logical contradiction with established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation and merely reiterates points already rejected, failing to prove a logical flaw in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation logical flaw in reasoning mitigating circumstance denial fraud liability appeal allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., denunciandone l'illogicità, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., denunciandone l'illogicità, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CENZO CHRISTIAN nato a ATRIPALDA il 21/01/1986 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Cenzo Christian, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al delitto di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pag. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., denunciandone l'illogicità, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verificai della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. avendo il giudice di appello analiticamente indicato le ragioni a sostegno della mancata concessione della circostanza suddetta, tenuto conto dell'impossibilità di ritenere la ricorrenza di un danno irrilevante (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto del grado di colpa emerso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore DEPOSrr-?\ Il Pr;.