Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gianfranco Piroddi inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a different legal qualification of the contested facts, claiming concurrence between attempted theft and threat or attempted robbery. The court rejected these grounds as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing a specific, critical argumentative critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific but merely repeat those already rejected by the lower court without offering a new, critical argumentative analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRODDI GIANFRANCO nato a OROTELLI il 26/06/1963 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piroddi Gianfranco, considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso che lamentano l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato dovendosi riconosc:ere il concorso tra furto tentato e minaccia, o comunque la fattispecie di rapina tentata, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata dove si è fatta corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre idente