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Ordinanza — n. 9495/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9495/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9495/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADIARI SAID nato il 24/12/1990 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE 'APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Letto il ricorso di Badiari Said; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la manc:ata indicazione dei motivi che ostano alla sostituzione della pena detentiva nel corrispondente periodo di libertà controllata, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata laddove fa riferimento alle tre condanne risultanti dal certificato penale, dovendosi tali doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata laddove fa riferimento alle tre condanne risultanti dal certificato penale, dovendosi tali doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale motivi di cassazione riesame della carcerazione preventiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADIARI SAID nato il 24/12/1990 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE 'APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Badiari Said; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la manc:ata indicazione dei motivi che ostano alla sostituzione della pena detentiva nel corrispondente periodo di libertà controllata, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata laddove fa riferimento alle tre condanne risultanti dal certificato penale, dovendosi tali doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somrna di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il President