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Ordinanza — n. 9493/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against acquittal for lack of complaint and excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Zara Danny inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lack of detailed reasoning for the second-instance conviction and alleged excessive sentencing, but the court found these arguments infounded because the first-instance acquittal resulted from a lack of formal complaint under Article 129 of the Penal Code. Furthermore, the court ruled that the appellant failed to properly request mitigating circumstances or alternative penalties during the proceedings, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 20-bis cod. pen. An appeal against a second-instance conviction following a first-instance acquittal based on lack of complaint is inadmissible without detailed reasoning, and mitigating circumstances or alternative penalties must be explicitly requested to be considered.

Parole chiave

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lack of formal complaint second instance conviction mitigating circumstances alternative penalties inadmissible appeal procedural defect court costs sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen., vertendosi, pertanto, in un rilevato errore di diritto che non involge in alcuna modo una diversa valutazione in punto responsabilità; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 20-bis cod. pen.
art. 129 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARA DANNY nato il 08/03/1990 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zara Danny, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza di motivazione rafforzata della condanna in grado di appello a seguito di proscioglimento in primo grado, è manifestamente infondato non essendo in questa ipotesi necessaria una motivazione rafforzata in quanto l'imputato era stato prosciolto in primo grado per mancanza di querela ex art. 129 cod. pen., vertendosi, pertanto, in un rilevato errore di diritto che non involge in alcuna modo una diversa valutazione in punto responsabilità; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è infondato in quanto la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e le circostanze attenuanti oggetto della doglianza non risultano essere state dedotte dinanzi la corte di appello a verbale di udienza o con memoria; in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. va considerato come il giudice abbia comunque tenuto conto della speciale tenuità del danno nel concedere la fattispecie attenuata di ricettazione; ritenuto che analogamente infondato è il terzo motivo di ricorso che lamenta l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen.; non risulta, infatti, dal verbale di udienza la richiesta di parte di applicazione di pene sostitutive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr