Italian court dismisses criminal appeals as inadmissible due to lack of specific correlation between grounds and decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Rocamboli Aquilino and Guarnieri Dora inadmissible. The court found the arguments generic because they failed to establish a specific correlation between the reasons cited in the appealed judgment and the grounds of the appeal. Consequently, the appeals were rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to correlate the reasons of the appealed decision with the arguments of the appeal, thereby violating the principle that the court cannot ignore the explicit statements of the censured judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRAZIANO ROCAMBOLI AQUILINO nato a VILLARICCA il 20/03/199:3 GUARNIERI DORA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 24/03/1991 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Graziano Rocamboli Aquilino e Guarnieri Dora, Ritenuto che entrambi i ricorsi che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione, sono generici in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo al profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr sid