Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9489/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9489/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9489/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYOUB MOHAMED nato il 24/10/1984 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Letto il ricorso di Ayoub Mohamed, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste Fartout, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 3-4 della sentenza impugnata dove sono state indicate le ragioni per cui ritenere attendibili le suddette dichiarazioni testimoniali, dovendosi considerare tali doglianze non specifickrna soltanto apparenti, in quanto omelono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso che lamentano l'insussistenza del reato in relazione all'efficacia del male ingiusto minacciato e alla concreta credibilità della minaccia non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 640 cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9489/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3-4 della sentenza impugnata dove sono state indicate le ragioni per cui ritenere attendibili le suddette dichiarazioni testimoniali, dovendosi considerare tali doglianze non specifickrna soltanto apparenti, in quanto omelono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso che lamentano l'insussistenza del reato in relazione all'efficacia del male ingiusto minacciato e alla concreta credibilità della minaccia non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria censure procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 640 cod. pen
207944); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l'erronea qualificazione del fatto contestato che andrebbe, invece, ascritto alla fattispecie di cui all'art. 640 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYOUB MOHAMED nato il 24/10/1984 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ayoub Mohamed, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste Fartout, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 3-4 della sentenza impugnata dove sono state indicate le ragioni per cui ritenere attendibili le suddette dichiarazioni testimoniali, dovendosi considerare tali doglianze non specifickrna soltanto apparenti, in quanto omelono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso che lamentano l'insussistenza del reato in relazione all'efficacia del male ingiusto minacciato e alla concreta credibilità della minaccia non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l'erronea qualificazione del fatto contestato che andrebbe, invece, ascritto alla fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estenso