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Ordinanza — n. 9488/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9488/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9488/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVINAZZO ANTONIO nato a TAURIANOVA il 23/09/1971 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Letto il ricorso di Giovinazzo Antonio, Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di appropriazione indebita aggravata di cui ai capi c) e d) dell'imputazione, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 8-9, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9488/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali all:ri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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allegazione motivata motivi validi sostituzione dei motivi difetto di motivazione motivi di cassazione pluralità di motivazioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVINAZZO ANTONIO nato a TAURIANOVA il 23/09/1971 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovinazzo Antonio, Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di appropriazione indebita aggravata di cui ai capi c) e d) dell'imputazione, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 8-9, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali all:ri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, in particolare indicando analiticamente alle pag. 3-9 il quadro probatorio da cui può desumersi la responsabilità del ricorrente in ordine alle fattispecie delittuose contestate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammerde avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensor