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Ordinanza — n. 9487/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9487/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9487/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GAUDIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/11/19E9 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Letto il ricorso di Del Gaudio Giuseppe, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia il difetto di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'ari:. 61 n. 5 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretl:o; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9487/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 5 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretl:o; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

Parole chiave

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indennizzo del difensore d'ufficio spese di difesa motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GAUDIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/11/19E9 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Del Gaudio Giuseppe, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia il difetto di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'ari:. 61 n. 5 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretl:o; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre 'dente