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Ordinanza — n. 9395/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenge regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9395/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cristian Restuccia inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Restuccia argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the Court held that the first-instance judge need not consider every favorable element if a sufficient reference to decisive negative factors or the absence of positive evidence exists. The decision relied on established case law stating that a congruent reference to the relevant negative aspects justifies the denial of mitigation without a full enumeration of all arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the complaint regarding the denial of generic mitigating circumstances is manifestly unfounded, as the trial judge need not examine every favorable element provided they sufficiently address the decisive negative factors or the lack of positive evidence.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal manifestly unfounded complaint criminal procedure law judicial discretion mitigation spese di difesa riduzione delle spese giudiziarie attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTUCCIA CRISTIAN nato a MESSINA il 23/10/1992 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristian Restuccia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza e/o generica deduzione di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbraio 202